Il documento è richiesto per tutte le attività non classificate quali attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del DPR 227/2011 e per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere dettagliate nell’art. 8 della Legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95
L’obiettivo è quello di analizzare il contesto esistente e le sorgenti di rumore in progetto, al fine di determinare l’impatto di quest’ultime sui recettori potenzialmente più esposti e verificare il rispetto dei limiti di legge imposti dal DPCM 14/11/97.
Nei casi in cui dalla valutazione dovessero emergere delle criticità, si potrà procedere con un’analisi delle possibili soluzioni di mitigazione acustica.
Un caso particolare è rappresentato dai circoli privati e pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, sale slot ecc.), per i quali la Regione Lombardia ha stabilito che, se non si ricade in uno dei casi sotto illustrati, è necessario allegare alla S.C.I.A. la Valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA) redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.
Caso 1 – caso 2 – caso 3 secondo D.g.r. X/1217
Il tecnico raccoglierà telefonicamente le informazioni generiche relative all’attività e in base ad esse fisserà un sopralluogo.
Durante il sopralluogo il tecnico verificherà la presenza delle attrezzature e le modalità di esercizio dell’attività. Inoltre, eseguirà i necessari rilievi fonometrici atti a misurare il rumore residuo presente in corrispondenza dei recettori individuati. Ciò è finalizzato a delineare il clima acustico caratteristico della zona prima dell’insediamento della nuova attività.
I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti nell’orario individuato dal tecnico come il più critico; per esempio, in caso di un pubblico esercizio con chiusura nel periodo notturno, le misurazioni verranno eseguite in corrispondenza dell’orario di chiusura.

