L’attività dei cantieri edili ricade nella categoria delle attività temporanee e per esse la L.447/95 prevede all’art. 6 comma 1 lettera h che i comuni possano autorizzare le relative attività in deroga ai limiti vigenti.
Ogni comune ha una propria procedura per la concessione delle autorizzazioni in deroga.
Il Comune di Milano specifica quanto segue (vedi pagina web del Comune):
Per le attività di cantiere che non rientrano nei casi 1 e 2 sopra citati che comportano il superamento dei limiti di rumorosità, stabiliti dalla Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Milano è necessario presentare istanze di autorizzazione in deroga, come previsto dall’art. 6 – com. 1 – lettera h della Legge n. 447 del 1995.
È necessario allegare alla richiesta una relazione tecnica prodotta da un tecnico competente in acustica ambientale che dovrà riportare in particolare: relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività previste.
Casi 1 e 2:
Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantiere con le seguenti caratteristiche:
1) I cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 19:00 e le cui immissioni sonore in facciata ai recettori esposti non superino il limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell’allegato D del DM 16/03/1998.
2) I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, limitatamente al periodo necessario per l’intervento d’emergenza.

