I collaudi vengono eseguiti ad opera compiuta e la relativa relazione di collaudo finale è il documento necessario al fine di attestare il rispetto dei limiti imposti dal DPCM 05/12/97.

In particolare, la Regione Lombardia ha pubblicato l’aggiornamento della modulistica edilizia:

D.g.r. 12 novembre 2018 – n. XI/784 “Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali”.

 Il D.g.r. XI/784 introduce al punto 4 la seguente richiesta:

Requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997, legge regionale 13/01)

L’intervento

4.1 non è soggetto all’osservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM del 5 dicembre 1997

4.2 è soggetto all’osservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici ed è conforme a quanto stabilito dal DPCM del 5 dicembre 1997

4.3 si attesta la conformità delle opere al progetto, secondo le modalità previste dal Regolamento locale di Igiene, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge regionale 13/01.

 

L’unico modo per poter asseverare responsabilmente è incaricare un Tecnico acustico di eseguire un opportuno collaudo acustico in opera.

Collaudo acustico

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