Il confort acustico è sinonimo di qualità. Per raggiungere alti livelli di qualità, un approccio ideale dovrebbe prevedere il coinvolgimento di uno specialista del settore durante tutte le fasi della progettazione.
Requisiti acustici passivi
Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici
Assistenza alla direzione lavori
Assistenza alla progettazione e alla direzione lavori
Collaudi
in opera
Collaudi in opera
Acustica
interni
Acustica degli interni
e correzione acustica
Valutazione in deroga per cantieri
Valutazione di impatto acustico cantieri per autorizzazione in deroga
VALUTAZIONE
ASSISTENZA
COLLAUDI
ACUSTICA
CONSULENZE
IMPATTO
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Il decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
Il decreto classifica gli edifici nelle seguenti 6 categorie:
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Per ciascuna categoria sono previsti specifici valore limite per i seguenti parametri acustici:
- R’w il potere fonoisolante apparente
- D2m,nT,w l’isolamento acustico standardizzato di facciata
- L’n,w il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
- LASmax la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo
- LAeq la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo.
Norme in materia di inquinamento acustico
Si riporta l’art. 7 – Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
